Italian Court dismisses appeal on forged coin charges for excessive penalty due to lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Luana Vallone inadmissible regarding her conviction for counterfeiting currency. The appellant argued the sentence was excessive, but the court found the appeal generic and lacking specific elements required by procedural law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal contesting the excessiveness of a penalty is inadmissible if it is generic and fails to specify the factual or legal grounds for the criticism, thereby preventing the appellate judge from exercising their review.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLONE LUANA nato a ROMA il 31/03/1972 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Luana Vallone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate di cui all'art. 455 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
Nella specie, la Corte territoriale ha adeguatamente assolto il suo onere argomentativo (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) affermando l'impossibilità di ridurre ulteriormente la pena inflitta alla ricorrente, tenuto conto che alla stessa erano già state concesse le attenuanti generiche sebbene fosse gravata da numerosi precedenti specifici; Ritenuto che il suddetto motivo è, altresì, generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consiq.Uee est ère Il P