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Ordinanza — n. 31705/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on false identity documents, ruling general mitigation circumstances were properly excluded by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31705/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for falsifying identity documents and making false identity declarations. The appellant argued that the second charge was absorbed by the first and that general mitigating circumstances should have been applied. The court rejected these claims, noting that the lower court correctly distinguished the distinct conduct of possession versus declaration and validly excluded mitigation based on the crime's gravity and the defendant's lack of remorse.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning is free from logical flaws, as the court need not consider every favorable element but only those deemed decisive for the evaluation of mitigating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal false identity documents general mitigating circumstances absorption of charges Cassation procedure uso di false generalità credibilità dell'identità esibizione dei documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 496 cod. pen
(capo A) e di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all'art. 496 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 1 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
279549 - 02; Sez. 1 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTIN MARIAN nato il 18/07/1973 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Marian Costantin ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati, uniti nel vincolo della continuazione, di falsità materiale commessa da un privato e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui agli artt. 81 cpv, 477, 482 e 497 bis, comma 2, cod. pen. (capo A) e di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all'art. 496 cod. pen. (capo B);

Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo B per essere la relativa condotta totalmente assorbita in quella contestata al capo A, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ribadendo che, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, non è rilevante il fatto che quest'ultimo non abbia declinato false generalità ma si sia limitato a consegnare i documenti richiestigli, in quanto, così come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la presentazione del documento di identità all'autorità preposta al controllo equivale a declinare le proprie generalità in conformità alle indicazioni contenute nel documento stesso.

Il giudice ha, altresì, affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, tra il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (capo A) e quello di false dichiarazioni sulla identità personale (capo B) non può configurarsi un rapporto di specialità, in quanto trattasi di fattispecie che descrivono condotte differenti (possesso e dichiarazioni false) e che, pertanto, concorrono. Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo di gravame, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità con cui la Corte territoriale ha escluso la presenza di elementi positivi tali da giustificare l'invocata concessione, stanti la gravità del fatto, la negativa personalità del ricorrente e l'assenza di successiva resipiscenza.

Secondo il principio affermato da questa Corte, infatti, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 1 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01;

Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2