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Ordinanza — n. 31661/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to waiver of penalty issues and factual review errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31661/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Migale Agostino and Scuteri Giuseppe inadmissible and ordered them to pay costs. The first appellant's complaints regarding the lack of reasoning on the penalty were rejected because they concerned the quantification of a sentence different from the one agreed upon in the appellate settlement, which legally precludes such arguments. The second appellant's arguments were dismissed as they improperly attempted to re-evaluate facts and evidence, which remain the exclusive competence of the appellate court. Consequently, the appeals were rejected for violating procedural rules governing the 'concordato in appello' system.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals challenging the quantification of a penalty different from the agreed one in a settlement are inadmissible; the appellate court's assessment of facts and evidence is final and cannot be re-examined in cassation.

Parole chiave

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concordato in appello inammissibilità ricorso rinuncia alla doglianza competenza esclusiva appello circostanze attenuanti generiche esame di cassazione revisione della sentenza penale magistrato

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Invero, la definizione del giudizio a suo carico nelle forme del concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Considerato che, ai fini del diniego del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr.
art. 599-bis cod. proc. pen
Invero, la definizione del giudizio a suo carico nelle forme del concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 133 cod. pen
Considerato che, ai fini del diniego del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MIGALE AGOSTINO nato a CROTONE il 26/04/1998 SCUTERI GIUSEPPE nato a CROTONE il 03/01/1997 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del difensore da Migale Agostino e Scuteri Giuseppe, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito di plurime violazioni della legge in materia di stupefacenti.

Considerato, quanto alla posizione di Migale Agostino, che le doglianze riguardanti la carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena sono inammissibili. Invero, la definizione del giudizio a suo carico nelle forme del concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelli inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata. Per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato in appello, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche riferibile a questioni rilevabili di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr.

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili di ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione"].

Non riguardando la doglianza profili attinenti alla illegalità della pena, il rilievo prospettato nel ricorso risulta essere radicalmente inammissibile. Considerato, quanto alla posizione di Scuteri Giuseppe, che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione dei fatti, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità dei fatti in ragione della reiteratività delle condotte illecite. Considerato che, ai fini del diniego del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciasc