Italian court dismisses appeal against aggravated theft conviction for mere factual complaints on sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Sonia Prato's appeal inadmissible regarding her conviction for aggravated theft. The defense argued for a statutory mitigation under Article 62(4) of the Penal Code and claimed errors in applying Article 131-bis, but the court found these to be mere factual complaints. The court ruled that the lower court correctly excluded the non-punishment cause and denied the mitigation because the stolen goods exceeded the required low value threshold.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: Appeals based on mere factual complaints regarding sentencing mitigation or the exclusion of non-punishment causes are inadmissible in cassation if the lower court's reasoning is logically sound and consistent with trial findings.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRATO SONIA nato a VIADANA il 15/10/1989 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Prato Sonia, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato in concorso. Rilevato che la difesa lamenta:
1. Inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.;
2. Inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e della non occasionalità della condotta, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Considerato che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati in sentenza e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nel motivare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., laddove evidenzia come il furto abbia avuto ad oggetto merce del costo di oltre 200 euro, valore che non può essere considerato di entità irrisoria come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità ai fini dell'applicazione della invocata attenuante).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 Il Consigliere