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Ordinanza — n. 31659/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31659/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant's grounds were too generic and lacked specific legal or factual arguments. The defense cited the principle that convictions require proof beyond reasonable doubt but failed to point to specific errors in the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that such vague complaints do not meet the admissibility requirements under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 533, 581, 591 cod. proc. pen.; Appeals must specify legal and factual grounds; generic complaints regarding the burden of proof are inadmissible if the lower court adequately addressed alternative narratives.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds burden of proof Code of Criminal Procedure specificity requirement alibi momento del reato indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 533 cod. proc. pen.
Rilevato che la ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen., dolendosi della violazione del principio in base al quale la condanna può essere pronunciata soltanto ove la responsabilità sia accertata oltre ogni ragionevole dubbio.
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
art. 590-bis cod. pen
art. 533 cod. proc. pen
Rilevato che la ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen., dolendosi della violazione del principio in base al quale la condanna può essere pronunciata soltanto ove la responsabilità sia accertata oltre ogni ragionevole dubbio.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONATI CINZIA nato a GENOVA il 25/05/1979 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Bonati Cinzia, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. Rilevato che la ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen., dolendosi della violazione del principio in base al quale la condanna può essere pronunciata soltanto ove la responsabilità sia accertata oltre ogni ragionevole dubbio.

Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo in punto di affermazione di penale responsabilità dell'imputata. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum.

Considerato che il principio richiamato dalla difesa non può essere invocato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare la duplicità di ricostruzioni alternative ove tale duplicità, come nel presente caso, sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore