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Ordinanza — n. 31658/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against sentencing as appeals are inadmissible due to lack of logical flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31658/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a lighter sentence based on statutory mitigating circumstances and procedural errors in the lower court's reasoning. The court rejected these claims, finding the first-instance judgment sufficiently motivated and free from arbitrary discretion or illogical reasoning regarding the specific sentencing criteria applied.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 60, Art. 62 n. 6, Art. 133 cod. pen.; Appeals against sentencing are inadmissible if the lower court's decision is not the result of mere arbitrium or illogical reasoning, provided the judgment adequately identifies the relevant objective and subjective criteria for the sanction.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals sentencing discretion illogical reasoning mitigating circumstances penal code art 133 arbitrary discretion judicial motivation difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 60 cod. pen.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
Seferovic Trineta: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla quantificazione della pena base ed al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; Ahmetovic Zajko: inosservanza dell'art.
Art. 133 cod. pen.
229298:"Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico").
art. 133 cod. pen
229298:"Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico").

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013
Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013
Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv.
Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004
Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 44374/2021 — snpen
Italian Court dismisses appeals against criminal convictions for theft and fraud due to lack of admissibility.
Ordinanza — n. 10511/2023 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding recidiva and prescription. The court ruled the appeal lacked specific critique and was inadmissible. The court held that manifestly unfounded appeals cannot be used to raise prescription issues. The court established that inadmissible appeals preclude raising non-punishment causes. The court found the appeal lacked necessary critical analysis of the lower court's reasoning. The court determined the appeal was inadmissible due to lack of specific arguments. The court concluded the appeal was inadmissible and ordered costs. The court decided the appeal was inadmissible based on manifest unfoundedness. The court ruled the appeal was inadmissible and costs were awarded. The court dismissed the appeal as inadmissible due to lack of specific critique.
Ordinanza — n. 25032/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogical reasoning in the lower court's decision.
Ordinanza — n. 39683/2021 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the petition without a registered defense attorney.
Ordinanza — n. 39886/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-deducible grounds regarding photographic identification evidence.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SEFEROVIC TRINETA (CUI: 01TFP3G) nato il 03/03/1983 AHMETOVIC ZA3K0 (CUI: 01KUYWM) nato il 05/02/1988 AHMETOVIC RASIME (CUI: 030BH4R) nato il 02/09/1995 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da SEFEROVIC TRINETA, AHMETOVIC ZAJKO, AHMETOVIC RASIME, che lamentano quanto segue.

Seferovic Trineta: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla quantificazione della pena base ed al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; Ahmetovic Zajko: inosservanza dell'art. 133 cod. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla quantificazione della pena base ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti.

Ahmetovic Rasime:mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla determinazione della pena base. Considerato che i motivi tutti sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della scelta sanzionatoria adottata ed in contrasto con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità sui temi dedotti. Ritenuto, quanto alla posizione di Seferovic Trineta che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. sono sostenuti da conferente motivazione.

Il discostamento della pena dal minimo edittale, invero, ha trovato adeguata giustificazione nella gravità del fatto e nella negativa personalità dell'imputato, il quale annovera plurimi precedenti penali anche specifici. Trattasi di motivazione immune da censure, rispettosa dei criteri stabiliti in sede di legittimità; in tema di determinazione della pena, si rammenta, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che possa ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art.133 cod. pen. (Sez.1, n.3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. 258410- 01).

Considerato, quanto alla mancata concessione dell'attenuante invocata, che i giudici di merito, con apprezzamento insindacabile in questa sede, hanno posto in evidenza come il versamento della somma di euro 450 non fosse adeguata a risarcire il grave danno subito dalla parte offesa, il cui veicolo era stato privato del catalizzatore, tagliato con un seghetto (cfr. Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880 - 01:"Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice").

Ritenuto, quanto alla posizione di Ahmetovic Zajko che il discostamento della pena base dal minimo edittale è stato adeguatamente giustificato sulla base della gravità del fatto e della negativa personalità dell'imputato, risultante dai plurimi precedenti specifici annoverati. Considerato che la motivazione così espressa non è meritevole di essere censurata in questa sede, avendo la Corte di merito dato ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini della scelta sanzionatoria.

Considerato, quanto all'ulteriore doglianza, che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto, come nel caso in esame, di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298:"Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico").

Ritenuto, quanto alla posizione di Ahmetovic Rasime, che i profili concernenti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'entità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti specifici. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298 citata sopra). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così dec