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Ordinanza — n. 31656/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against penalty reduction agreements are inadmissible due to waiver of grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31656/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Mapelli and Crivellaro inadmissible, ordering them to pay fines. The defendants argued for lack of reasoning regarding the penalty quantification and the application of specific procedural articles. The court ruled that under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, parties who reach a settlement agreement implicitly waive all grounds for appeal except for specific legal defects, thereby precluding further litigation on the agreed terms.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentences resulting from a settlement agreement under Art. 599-bis are inadmissible for any grounds other than the illegality of the penalty imposed, as the agreement constitutes a waiver of all other objections.

Parole chiave

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settlement agreement waiver of grounds penalty quantification procedural preclusion Cassation inadmissibility sanzione sproporzionata difetto di motivazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Mapelli Natalino Steven e Crivellaro Sandro, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Considerato che la decisione in ordine all'inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Mapelli Natalino Steven e Crivellaro Sandro, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
Carenza di motivazione con riferimento alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili di ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAPELLI NATALINO STEVEN nato a CHIVASSO il 11/11/1996 CRIVELLARO SANDRO nato a CHIVASSO il 22/06/1999 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Mapelli Natalino Steven e Crivellaro Sandro, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti. Esaminati i ricorsi proposti dagli imputati; rilevato che il difensore, con motivi sovrapponibili per entrambi gli imputati, lamenta:

1. Mancanza di motivazione con particolare riferimento ala quantificazione della pena;

2. Carenza di motivazione con riferimento alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che il raggiungimento dell'accordo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelli inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata. Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato in appello, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche riferibile a questioni rilevabili di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr.

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili di ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazioneTh Considerato che i motivi proposti non rientrano nel numerus clausus delle doglianze proponibili in questa sede avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Considerato che la decisione in ordine all'inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equa determinare in euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto delle ragioni d'inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2025