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Ordinanza — n. 31655/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence as inadmissible for non-legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31655/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible because the defendant's arguments did not fall within the limited statutory grounds for challenging such decisions. The defense criticized the sentence length, but the court found the agreed-upon penalty was legally correct and within the statutory limits for aggravated theft. Consequently, the appeal was rejected without a merits review, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds such as legal qualification errors or illegal penalties; arguments regarding the appropriateness of the agreed sentence are inadmissible, requiring a declaration without formalities.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds aggravated theft penalty statutory limits declaration without formalities errore nella commisurazione della pena esecuzione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n. 4 cod. pen.
Art. 61 n. 5 cod. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. pen
art. 624 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANICI VASILE nato il 08/11/1983 avverso la sentenza del 31/03/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; • esaminato il ricorso proposto da Romanici Vasile a mezzo del difensore avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. pen., con cui è stata applicata la pena di anni 1, mesi 4 di reclusione oltre la multa per il reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 625 n. 4 e 61 n. 5 cod. pen.

Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Rilevato che nella nozione di pena illegale "ah origine" rientra quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali Sez.

U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, in motivazione). Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione, trattandosi di pena non illegale: la pena base, su cui si appuntano le critiche difensive, corrispondente a quella concordata tra le parti - pari ad anni 2 di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle ritenute aggravanti - rientra nella forbice edittale del reato di cui all'art. 624 cod. pen. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 luglio 2025 Il Consig