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Ordinanza — n. 31654/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking sentence for generic and inadmissible criticism of sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31654/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Ahmed Wael's appeal against the Court of Appeal's drug trafficking sentence inadmissible. The defense argued for a reduced penalty, but the court found the objections generic and lacking specific critique of the lower court's reasoning. The decision relied on established principles that cassation cannot re-evaluate sentencing congruity absent arbitrariness or illogical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when it merely criticizes the concrete determination of the penalty without demonstrating arbitrariness or illogical reasoning, as the lower court's motivation regarding the gravity of the offense and mitigating circumstances suffices.

Parole chiave

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drug trafficking sentencing cassation inadmissibility generic criticism penal motivation congruity of penalty mitigating circumstances procedural dismissal reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
258410- 01); considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMED WAEL (CUI 036P9X5) nato il 08/07/1987 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; è Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ahmed Wael, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole del trattamento sanzionatorio, deducendo erronea applicazione della legge penale.

Considerato che le ragioni di doglianza si appalesano manifestamente infondate, in quanto generiche, prive di confronto con la decisione impugnata, non scandite da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della sentenza ed in contrasto con i principi stabiliti in sede di legittimità. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata riduzione della pena nella massima estensione per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto per il quantitativo della sostanza stupefacente caduta in sequestro e le modalità professionali dell'attività di spaccio; rilevato che la giustificazione offerta è rispettosa dei criteri stabiliti in sede di legittimità; invero, in tema di determinazione della pena la giurisprudenza di legittimità ha affermato che possa ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art.133 cod. pen. (Sez.1, n.3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. 258410- 01); considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 Il Consi