Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds under Art. 20-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Tiziano Caldaras inadmissible regarding the request for sentence substitution under Article 20-bis of the Penal Code. The appellate court in Turin found the appellant's criminal personality and specific delinquency patterns incompatible with the new introduction measure, citing reproducible modus operandi and prior records. Consequently, the court rejected the claim as lacking merit and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court's factual findings regarding the applicant's criminal personality and delinquency patterns are not contradictory or manifestly illogical, thereby precluding the application of the new introduction measure.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARAS TIZIANO nato a PRATO il 13/02/1988 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Caldaras Tiziano, il quale lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 20- bis cod. pen. per mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena inflitta.
Considerato che i giudici di appello, con motivazione fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, hanno ritenuto insussistenti le condizioni per la sostituzione della pena detentiva; in particolare, attesa la personalità criminale del ricorrente - desumibile dalle modalità riprovevoli del reato e dai precedenti specifici annoverati - si è ritenuto che la sua spiccata propensione a delinquere non potesse essere contenuta con l'applicazione dell'istituto di nuova introduzione (cfr. pag. 4 della motivazione).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr dent