Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31651/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts and evidence evaluation belong exclusively to the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31651/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment suffered from a lack of motivation and a contradiction between the proceedings and the reasoning. The court rejected these claims, stating that reviewing factual reconstruction and evidence evaluation is the exclusive competence of the Court of Appeal, which had provided adequate and logical reasoning based on established principles.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, reserving such powers exclusively to the Court of Appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal exclusive competence of appellate court evaluation of evidence factual reconstruction lack of motivation allegazione motivata mancata prova di parzialità parzialità dell'esperto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022
Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, Cosco, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRE FABIO nato a REGGIO EMILIA il 22/12/1982 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Torre Fabio, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto pluriaggravato. Rilevato che il ricorrente lamenta nullità della sentenza impugnata per carenza e manifesta contraddittorietà della motivazione; contrasto tra gli atti Processuali e la motivazione della sentenza impugnata.

Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello. Rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi stabiliti in questa sede quanto alla considerazione del valore probatorio delle impronte digitali rinvenute sul veicolo della persona offesa (cfr. Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, Cosco, Rv. 282795 - 02, richiamata in sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2025 Il Consiglier