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Ordinanza — n. 31650/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence due to inadmissible grounds regarding penalty determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31650/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Danijela Jovanovic inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued violations regarding legal qualification and double sentencing increases, but the court ruled these grounds fall outside permissible complaints in plea bargain appeals. Consequently, the court held that grievances about the penalty's determination do not constitute an illegal sanction when the sentence itself is legally valid.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; In plea bargain appeals, only complaints regarding the party's will, prosecutor's consent, or divergent judicial content are admissible, while grievances about waived conditions or penalty determination are inadmissible unless they prove the sanction is illegal.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds penalty determination illegal sanction procedural costs Cassazione Roma concordato appello reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 624-bis, comma 3 c.p.
in relazione alla qualificazione giuridica del fatto; illegittimità del doppio aumento di pena ex art. 624-bis, comma 3, cod.
Art. 99, comma 4 c.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, De Paola
Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, De Paola, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC DANIJELA nato il 09/07/1993 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a iovanovic Danijela, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Esaminato il ricorso proposto dall'imputata; rilevato che il difensore lamenta: violazione del combinato disposto di cui agli artt. 129, 444 cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione giuridica del fatto; illegittimità del doppio aumento di pena ex art. 624-bis, comma 3, cod. pen. e 99, comma 4, cod. pen.; violazione del principio sancito dalle Sez.

U "Indelicato". Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.

Considerato che i motivi dedotti nel caso di specie non rientrano nel numerus clausus delle doglianze proponibili. Considerato che il rilievo riguardante la determinazione della pena - corrispondente a quella concordata tra le parti - è inammissibile, non essendo riconducibile alla nozione di pena illegale [in termini, cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»; sulla nozione di pena illegale cfr.

Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, De Paola, Rv. 266080: «Non configura un'ipotesi di pena illegale "ah origine" la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (nella specie: erroneo aumento della pena per le circostanze aggravanti, pur muovendo da una pena base corretta), sicchè, in tal caso, la relativa questione non è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione in presenza di ricorso inammissibile. (In motivazione la S.C. ha precisato che rientra nella nozione di pena illegale "ah origine" quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali)»].

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 lug