Italian Court dismisses appeal as generic defenses lack factual or legal grounds against conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ghita Gennluca inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The defense argued for an erroneous application of criminal law and flaws in the reasoning, but the court found the conviction logically sound and based on shared experience. Consequently, the generic and unfounded criticisms were rejected, and the appellant was condemned to cover the procedural expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 95 d.P.R. 115/2002; An appeal is inadmissible when the defense's arguments are generic and lack the factual or legal grounds necessary to challenge the reasoning of the lower court's decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHITA GENNLUCA nato il 05/10/2000 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione • Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ghita Gennluca, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Considerato che le deduzioni difensive si appalesano del tutto generiche e prive delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle critiche portate al ragionamento illustrato in sentenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 Il Consigliere estens