Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible for re-evaluating sentence congruity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Matuozzo Concetta inadmissible due to its generic nature and lack of specific critique against the lower court's reasoning. The appellant argued for a different sentencing treatment under Articles 133 and 62-bis of the Penal Code, but the court found no merit in these claims. Consequently, the decision was rejected because the appeal sought a new evaluation of sentence congruity, which is prohibited when the original judgment was not arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133, 62-bis cod. pen.; Appeals must be specific and cannot seek a new evaluation of sentence congruity absent arbitrariness or illogical reasoning in the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATUOZZO CONCETTA ( CUI 04KEDOR ) nato a NAPOLI il 18/11/1969 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Matuozzo Concetta. Rilevato che la difesa si duole del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputata, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen.
Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. ' Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputata, gravata da plurimi precedenti penali anche specifici, e l'entità del disvalore del fatto, di non minima rilevanza; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "rado" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità").
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025 Il Consigliere estens