Italian Supreme Court dismisses appeal on aggravated attempted theft, citing insufficient defense against recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Sadki Salem inadmissible regarding a conviction for aggravated attempted theft involving violence. The defense argued for an erroneous application of penal law and inadequacy of reasoning concerning recidivism, but the court found the lower court's motivation sufficient. The decision rests on the finding that the defense's arguments were generic and lacked a real confrontation with the established facts and social danger assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 640 c.p.: The appeal is inadmissible when the defense's arguments are generic and fail to provide a real confrontation with the motivation regarding the recognition of qualified recidivism and social danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADKI SALEM nato il 28/02/1981 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Sadki Salem ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cos. Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale, inidoneità della motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva.
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva qualificata, avendo la Corte di merito evidenziato la pericolosità sociale dell'imputato, in ragione dei molteplici precedenti penali specifici annoverati dallo stesso, in considerazione della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna e della personalità altamente trasgressiva. Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690;
Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01). Rilevato che i rilievi difensivi si appalesano del tutto generici e privi di reale confronto con la motivazione contenuta in sentenza. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025 Il Con