Cassation court dismisses appeal against aggravated theft sentence due to inadmissible challenge on penalty proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal by Dagostino Gaetano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the aggravated circumstance of dexterity and the lack of generic mitigating circumstances, arguing they should prevail over the violence aggravation. The court rejected the appeal because the lower court's reasoning was sound, noting the defendant's negative personality and the crime's high offensiveness, and ruled that a new assessment of penalty proportionality is inadmissible in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal challenging the proportionality of the imposed penalty is inadmissible if the lower court's determination was not arbitrary or illogical, as the supreme court cannot substitute its own judgment on sentencing congruity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAGOSTINO GAETANO nato a TERLIZZI il 09/04/1984 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Dagostino Gaetano, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole dell'applicazione della Circostanza aggravante della destrezza e della commisurazione della pena, deducendo erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.
Considerato che il primo motivo di ricorso è palesemente inconferente, avendo la Corte d'appello provveduto ad escludere l'aggravante della destrezza. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante della violenza sulle cose sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'assenza di elementi idonei al riconoscimento dell'ulteriore riduzione della pena invocata, attesa la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti, e l'entità del fatto, di non minima offensività per le modalità della condotta.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025 Il Consiglie