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Ordinanza — n. 31643/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing for attempted burglary, citing inadmissibility of new penalty review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31643/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bylyku Francesko inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant challenged the sentencing regarding the denial of generic mitigating circumstances and a specific mitigation under Article 62(4) of the Penal Code, as well as alleging a violation of Article 133. The court rejected the appeal because the complaint on Article 133 constituted an impermissible attempt to re-evaluate the appropriateness of the penalty, which is forbidden in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: In cassation proceedings, complaints alleging a violation of Article 133 are inadmissible as they seek a new evaluation of the penalty's appropriateness, which is not subject to judicial review at this stage.

Parole chiave

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inadmissible appeal Article 133 Penal Code penalty appropriateness generic mitigating circumstances attempted burglary Cassazione Roma legal costs obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Rilevato che le doglianze proposte, limitate al solo trattamento sanzionatorio, riguardano la mancata applicazione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la violazione dell'art.
Art. 133 cod. pen.
pen., la violazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
pen., la violazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BYLYKU FRANCESKO ( CUI 05TL8MC ) nato il 30/08/1998 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Bylyku Francesko, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto in abitazione aggravato. Rilevato che le doglianze proposte, limitate al solo trattamento sanzionatorio, riguardano la mancata applicazione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la violazione dell'art. 133 cod. pen.

Considerato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è stata negata sulla base di considerazioni del tutto corrette in diritto e coerenti con le risultanze probatorie richiamate in sentenza, alla luce del valore economico delle cose oggetto dell'azione predatoria - di non scarso rilievo - della entità del complessivo pregiudizio arrecato alla persona offesa e del patimento morale cagionato alla vittima, elementi tutti apprezzati con argomentare scevro da incongruenze logiche, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.

Considerato che il profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali, anche specifici, la mancanza di resipiscenza, la gravità del fatto; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità").

Considerato, quanto alla lamentata violazione dell'art. 133 cod. pen., che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 Il