Cassation court dismisses appeal against conviction for negligent homicide, rejecting generic criticism of sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances in their fullest extent, claiming a contradiction in the reasoning. The court rejected this as a generic and unfounded criticism lacking specific engagement with the lower court's arguments, noting that the appellate court had already justified the sanction's appropriateness regarding the defendant's breach of bail.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging the non-granting of generic mitigating circumstances in their fullest extent is inadmissible if it constitutes a generic criticism without specific engagement with the lower court's reasoning or a new evaluation of sentencing congruity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONNETTO DANIELE nato a PATERNO il 07/12/1977 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Caponnetto Daniele, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, dei reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle, argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Ritenuto che il profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la congruità e l'adeguatezza di tale scelta sanzionatoria in considerazione della condotta serbata dall'imputato, il quale risulta avere violato l'iniziale misura cautelare applicata.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio