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Ordinanza — n. 31640/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as plea bargain challenges are limited to specific statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31640/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Chabawi Lotfi inadmissible regarding the proportionality of his sentence. The defense argued the penalty violated Article 133 of the Penal Code, but the Court noted that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds such as legal qualification errors or illegal penalties. Since the challenged issue concerned the proportionality of a non-illegal sentence, it fell outside the permissible grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds, and inadmissibility must be declared de plano without examining the merits of the proportionality argument.

Parole chiave

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plea bargain appeal proportionality of sentence inadmissibility de plano statutory grounds review Cassation procedure commisurazione della pena per stupefacenti individualizzazione della commisurazione penale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 133 cod. pen.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento al trattamento sanzionatorio, dolendosi della sproporzione della pena applicata in violazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento al trattamento sanzionatorio, dolendosi della sproporzione della pena applicata in violazione dell'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHABAWI LOTFI (CUI 05QG3KI) nato il 22/12/1994 avverso la sentenza del 12/03/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visto il ricorso proposto da Chabawi Lotfi avverso la sentenza emessa ai -sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in epigrafe indicata. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento al trattamento sanzionatorio, dolendosi della sproporzione della pena applicata in violazione dell'art. 133 cod. pen.

Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta .e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione, trattandosi di pena non illegale e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si reputa congruo il trattamento sanzionatorio, corrispondente a quello oggetto dell'accordo tra le parti, con valutazione insindacabile in questa sede.

Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore