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Ordinanza — n. 31637/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for theft, upholding lower court's finding of guilt based on biological traces.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31637/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the conviction for aggravated theft lacked logical motivation. The lower court correctly established guilt based on biological traces found on a stolen torch, rendering the requested anthropometric expert examination superfluous. The court emphasized that appellate courts have exclusive competence to evaluate facts and that the absence of a retrial does not violate procedural rights when sufficient evidence exists.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appellate court's decision not to order a retrial is not subject to cassation review if the first-instance record contains sufficient evidence for a complete and logical assessment of criminal responsibility, as the renewal of proceedings is an exceptional discretionary power.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility biological traces evidence expert examination superfluous appellate court discretion retrial necessity standard testimonianza inattendibile accertamento insufficiente dei fatti menomazione della capacità visiva

Disposizioni normative citate

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Art. 595 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, sent. n. 40496 del 21/05/2009, Messina
Sez. 6, sent. n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVICH DARIO nato a ROMA il 28/04/1981 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Levacovich Dario, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di furto pluriaggravato. Rilevato che il ricorrente si duole dell'affermazione di penale responsabilità, lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; erronea applicazione della legge penale per mancata assunzione di una prova decisiva (perizia antropometrica).

Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio in atti, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Considerato che l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, contestata in questa sede, riposa su argomentazioni logiche immuni da censure, in cui si pone in evidenza, dopo attento esame della vicenda fattuale, che il ricorrente è stato individuato sulla base di tracce biologiche rinvenute su una torcia elettrica adoperata durante l'azione furtiva.

Considerato che il vigente codice di rito penale pone una presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado. Invero, secondo costante orientamento di questa Corte, la rinnovazione, anche parziale del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; inoltre, la Suprema Corte ha anche ribadito che l'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello, tenuto ad offrire specifica giustificazione soltanto dell'ammessa rinnovazione, presenti una struttura argomentativa che evidenzi -per il caso di mancata rinnovazione - l'esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità, come verificatosi nel caso in esame (cfr.

Sez. 6, sent. n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009). Considerato che, nel caso di specie, la Corte di appello ha dato atto, con motivazione non censurabile in questa sede, che la chiesta perizia antropometrica si appalesa del tutto superflua alla luce dell'accertata esistenza di tracce biologiche dell'imputato sulla torcia abbandonata davanti all'esercizio commerciale in cui era avvenuto il furto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa