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Ordinanza — n. 31636/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints and lack of specific factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31636/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of criminal responsibility for attempted theft and resistance to a public official, claiming contradictions in the judgment. The court rejected these claims as generic and noted that the appellate court's factual assessment was based on sound reasoning and proper evidentiary evaluation, which the cassation judge cannot re-examine.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; In cassation proceedings, the court of legitimacy is precluded from re-evaluating factual elements or adopting new parameters for fact-finding, and appeals must be specific rather than generic.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibition generic complaints rejection criminal responsibility assessment procedural costs and fine motivi di cassazione allegazione motivata difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRA MATTEO nato a MANFREDONIA il 02/08/1971 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Guerra Matteo, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, dei reati di tentato furto aggravato in concorso con altri e di resistenza a pubblico ufficiale. Rilevato che il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in punto di affermazione di penale responsabilità.

Letta la memoria depositata dal difensore, nella quale si chiede l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata. Letta la memoria proveniente dall'imputato, in cui il predetto si protesta innocente. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio in atti, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato che le doglianze difensive si appalesano del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni illustrate nella sentenza, in cui si pone in evidenza come il ricorrente sia stato sorpreso dalle Forze dell'ordine nell'atto di impossessarsi di parti di un immobile di proprietà del demanio. Ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 Il Consigl