Cassation court dismisses appeal against burglary sentence for generic and unsupported grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pargalavia Zviadi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new evaluation of the sentence and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found these grounds generic and lacking specific critique of the lower court's reasoning. The decision relied on established case law stating that appeals cannot seek a new assessment of sentence congruity or deny implicit judgments on the defendant's personality based solely on prior convictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Sez. 5, n. 5582/2013: Appeals against sentencing are inadmissible if they seek a new evaluation of sentence congruity or challenge the denial of generic mitigating circumstances based on generic grounds without specific critique of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARGALAVIA ZVIADI nato il 22/02/1990 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; • Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Pargalavia Zviadi, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di furto in abitazione aggravato; rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa dell'imputato lamenta erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen.
Considerato che le ragioni di doglianza sono manifestamente infondate, in quanto generiche, prive di confronto con la decisione impugnata, non scandite da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto, per modalità di estrinsecazione del reato e la negativa personalità dell'imputato, più volte condannato per fatti di analoga natura.
• Considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "rado" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità").
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 20