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Ordinanza — n. 31633/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on aggravated theft, citing valid exclusion of non-punishment cause and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31633/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Lucignano Massimo inadmissible regarding a conviction for aggravated theft. The defense argued for the exclusion of non-punishment under Article 131-bis and generic mitigating circumstances, but the court found the lower court's reasoning sound based on the defendant's objective disvalue and habitual behavior. Consequently, the appeal was rejected because it sought a new evaluation of the sentence's appropriateness, which is prohibited in cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The exclusion of non-punishment is validly applied when objective disvalue and habitual conduct are present, and generic mitigating circumstances are denied based on the predominant element of negative personality or crime severity without requiring a new assessment of sentence congruity.

Parole chiave

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aggravated theft non-punishment cause generic mitigating circumstances cassation inadmissibility sentence congruity importanza del successo d'integrazione carenza di sostanza economica prova dell'indigenza

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Inosservanza, erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
Art. 133 cod. pen.
279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 131-bis cod. pen
Inosservanza, erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
art. 133 cod. pen
279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIGNANO MASSIMO nato a POZZUOLI il 20/07/1967 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; è Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Lucignano Massimo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato. Rilevato che la difesa dell'imputato ha articolato i seguenti motivi di doglianza:

1. Inosservanza, erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;

2. Mancanza, manifesta illogicità della motivazione ed errata applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e della rilevata abitualità nel reato, annoverando l'imputato plurimi precedenti specifici. Considerato che tali circostanze sono state apprezzate con argomentare ìmmune da incongruenze logiche, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato e la gravità del fatto; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente").

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2025