Cassation court dismisses appeal for generic lack of reasoning regarding denial of general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim of insufficient reasoning regarding the denial of general mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court failed to critique its own arguments, but the court found the decision sufficiently motivated by the defendant's negative personality and prior criminal record. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: The denial of general mitigating circumstances based on prior criminal records is sufficient without explicit evaluation of every defense argument, and the choice of summary procedure does not justify granting such mitigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZELLO MASSIMILIANO nato a NARDO il 01/09/1983 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; -g Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Rizzello Massimiliano, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di guida senza patente. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.
• Considerato che le ragioni di doglianza sono manifestamente infondate, in quanto generiche, prive di confronto con la decisione impugnata, non scandite da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed ki contrasto con la giurisprudenza di legittimità in materia di trattamento ,sanzionatorio. Ritenuto che il profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità").
Considerato che la scelta del rito abbreviato, per consolidato orientamento di questa Corte, non giustifica la concessione delle attenuanti generiche, come osservato correttamente in sentenza (cfr. Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv. 277271:"In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato").
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d Cassa delle ammende. '- Così deciso il 14 luglio 2025 Il Cons