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Ordinanza — n. 31629/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical motivation and factual re-evaluation by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31629/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's judgment lacked logical motivation regarding criminal liability and sought extinction of the crime via prescription. The court rejected these claims, noting that factual assessment and legal reasoning fall exclusively within the appellate court's competence and that the lower court's decision was logically sound and evidence-based.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; In cassation proceedings, the court of legitimacy cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, and inadmissibility due to lack of logical motivation precludes the examination of prescription defenses.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of logical motivation factual re-evaluation competence prescription defense preclusion criminal liability reasoning pericolo di collusione con testimoni attendibilità dei testimoni dichiarazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLACCO MONACO GIUSEPPE nato a ORTONA il 20/05/1963 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Fiacco Monaco 'Giuseppe, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme antinfortunistiche. Rilevato che il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per carenza e vizio logico di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, invocando, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili tmassime di esperienza e coerente con le risultanze probatorie illustrate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato che l'inammissibilità del ricorso riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione intervenuto dopo la sentenza di appello e prima del giudizio in cassazione (così Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio