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Ordinanza — n. 31628/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming prescription due to suspended limitation periods under Law 103/2017.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31628/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's claim that the crime had expired by prescription before the second-instance judgment. The court found that the suspension of the limitation period, established by Law 103/2017 and confirmed by a recent Supreme Court ruling, extended the deadline beyond the appeal date. Consequently, the limitation period was not yet mature, rendering the plea for extinction of the crime unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 159 cod. pen.; Art. 159, commi 2, 3 e 4 cod. pen. in the text introduced by Law n. 103 of 2017: The suspension of the limitation period continues to apply to crimes committed between August 3, 2017, and December 31, 2019, even after subsequent legislative modifications, ensuring the limitation period extends beyond the second-instance judgment.

Parole chiave

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prescription limitation suspension of limitation Law 103/2017 criminal procedure inadmissible appeal contravention statutory interpretation termine di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 159, commi 2, 3 e 4 cod. pen.
20989, precedute da informazione provvisoria, hanno stabilito che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod.
Law n. 103 of 23 June 2017
Law n. 134 of 27 November 2021
art. 544 cod. proc. pen
a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 20989 del 5 giugno 2025 della Corte di Cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANI FABIO nato a TERAMO il 04/07/1986 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Graziani Fabio, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. '648 cpv. cod. pen. (capo A dell'imputazione) e 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2- sexies cod. strada (capo B dell'imputazione), fatti commessi il 16/3/2019.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole della mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato al capo B della rubrica, .essendo, in tesi difensiva, maturata la prescrizione in data 16/8/2024, anteriormente alla pronuncia della sentenza della Corte d'appello, emessa il 6/12/2024. Considerato che la doglianza è manifestamente infondata. Il reato, infatti, è stato commesso il 16 marzo 2019, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019.

Assume decisivo rilievo che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 5 giugno 2025 (ud. 12 dicembre 2024), n. 20989, precedute da informazione provvisoria, hanno stabilito che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, continua ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 27 novembre 2021, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Tale legge, come noto, aveva modificato la previgente norma dell'art. 159, comma 2, cod. proc. pen, nonché introdotto la sospensione del corso della prescrizione:

a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo per un tempo, comunque, non superiore ad un anno e sei mesi;

b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi. Alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (6/12/2024), non era ancora decorso il termine di prescrizione. Trattandosi di reato contravvenzionale, commesso in data 16/3/2019, al termine di prescrizione massimo di anni 5 deve aggiungersi il periodo di sospensione di un anno e ventitrè giorni (periodo intercorrente tra la pronuncia di primo grado, emessa il 13/11/2023 con motivazione contestuale e la pronuncia di secondo grado).

Ne consegue che la prescrizione sarebbe maturata non prima dell'aprile 2025. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 Il Con