Cassation court dismisses appeal against traffic offense conviction for drunken driving and collision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Nazzareno Fioravanti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued violations of criminal code articles regarding sentencing and the exclusion of criminal liability for drunken driving, but the court found these arguments repetitive and unsupported by new evidence. The court upheld the lower court's finding that the collision resulted from the defendant's impaired capacity to react due to intoxication, rejecting claims that the conduct lacked objective social disvalue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against judgments in traffic offenses are inadmissible if they merely reiterate grievances already adequately examined and dismissed by the court of appeal with proper reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORAVANTI NAZZARENO nato a SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA il 10/02/1955 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Fioravanti Nazzareno, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), 2-bis, 2-sexies cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa dell'imputato lamenta: 1.Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento .agli artt. 40, 41 e 43 cod. pen., 186, comma 2-bis cod. strada;
2. Violazione di • legge in relazione al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni prospettate dal ricorrente risultano reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con adeguata motivazione, del tutto coerente in fatto con le emergenze probatorie illustrate in motivazione e rispettosa dei principi ermeneutici dettati in materia da questa Corte. • Considerato che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a 'sostegno del decisum, ponendo in evidenza, con argomentare logico, come lo scontro con altro veicolo fosse riconducibile alla impoverita capacità di reazione dell'imputato in conseguenza dello stato di ebbrezza in cui versava (si veda quanto argomentato a pag. 7 della sentenza impugnata in cui si evidenzia che il ricorrente non ottemperava all'obbligo di fermarsi al segnale di "Stop" e non si avvedeva del sopraggiungere di altra vettura, determinando la collisione tra i veicoli a causa del suo stato di alterazione, circostanza resa evidente dall'assenza di tracce di frenata sull'asfalto).
Considerato che i rilievi difensivi sul punto, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen.
è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025 Il Consiglie