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Ordinanza — n. 31615/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to non-allowed grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31615/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared two appeals by Ceccato Paolo and Hoxha Arjan inadmissible without formalities. The defendants argued for genericity, lack of motivation, and insufficient reasoning regarding their drug-related sentences. The court ruled these grounds were not permitted under Article 448 of the Criminal Procedure Code, as they do not address the specific statutory requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must be declared inadmissible without formalities when the cited grounds do not fall within the specific categories of admissible objections listed in Article 448.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Inadmissible Appeals Drug Offenses Statutory Grounds Cassation Review Procedural Defects Spese Processuali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Le dedotte censure, infatti, non rientrano tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Vicenza - per quanto di interesse in questa sede - ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, rispettivamente deducendo: genericità e carenza di motivazione (Ceccato Paolo); inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CECCATO PAOLO nato a PEDEROBBA il 07/12/1970 HOXHA ARJAN nato il 12/05/1991 avverso la sentenza del 29/01/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 29 gennaio 2025 il G.U.P. del Tribunale di Vicenza - per quanto di interesse in questa sede - ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Ceccato Paolo la pena di mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, in aumento sulla pena inflittagli con altra precedente sentenza, e a Hoxha Arjan la pena di anni uno di reclusione ed euro 1.200 di multa, in aumento sulla pena individuata con precedente pronuncia, entrambi per reati in materia di sostanze stupefacenti. Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, rispettivamente deducendo: genericità e carenza di motivazione (Ceccato Paolo); inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. e motivazione insufficiente e illogica (Hoxha Arjan).

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti. Le dedotte censure, infatti, non rientrano tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle amme