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Ordinanza — n. 31614/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual and legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31614/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Matnane Said inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had convicted the defendant of a specific offense, but the appeal failed because it relied on a generic ground of inadmissibility under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. The Court rejected the appeal because the grounds were too general, failing to provide specific factual or legal arguments to challenge the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and aspecific, failing to pinpoint factual or legal grievances and adequately confront the lower court's arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal Code of Criminal Procedure specific factual arguments procedural costs award multe non pagate guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, chiedendo l'assoluzione per non avere commesso il fatto, ovvero ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATNANE SAID nato il 17/05/1983 avverso la sentenza del 26/03/2013 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 26 marzo 2013 il Tribunale di Velletri - per quanto di specifico interesse in questa sede - ha condannato Matnane Said alla pena di euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, chiedendo l'assoluzione per non avere commesso il fatto, ovvero ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il PriW