Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding exclusion of punishability for particular triviality in traffic offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court correctly applied the law regarding the exclusion of punishability for particular triviality. The appellant argued for this exclusion based on the minor nature of the offense, but the court noted that the statutory requirements for both the triviality of the harm and the non-habitual nature of the conduct were not met. Furthermore, the court ruled that this exclusion cannot apply to the specific traffic contravention of driving without a license, which inherently involves repeated conduct incompatible with the exclusion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 116 cod. strada: The exclusion of punishability for particular triviality requires the non-habitual nature of the conduct, a condition absent in offenses defined by repeated behavior such as driving without a license.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORA GIUSEPPE nato a PIAZZA ARMERINA il 03/03/1985 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 7 novembre 2024 la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la decisione del Tribunale di Enna del 12 dicembre 2023 con cui Pecora Giuseppe era stato condannato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 116, commi 15 e 17, cod. strada. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Con riferimento all'invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, infatti, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice- criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.
Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito (cfr. pp. 4 e s.) per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art. 131-bis cod. pen. 2.1.
Con specifico riguardo al reato contestato ai sensi dell'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, poi, deve essere ribadito come la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non sia applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (così, espressamente, Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812-01).
Per come diffusamente esplicato nell'indicata decisione, infatti, il reato ex art. 116, comma 15, cod. strada, in quanto connotato da struttura a condotta reiterata, presenta un'incompatibilità ontologica con la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che, per l'appunto, non può trovare applicazione laddove il reato per cui si procede abbia ad oggetto condotte reiterate.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 luglio 2025 Il Consiglier