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Ordinanza — n. 31612/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic ground of law violation without specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31612/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Battista Bonasera's appeal inadmissible because his sole ground of law violation was too generic and lacked specific factual or legal arguments. The lower court had convicted Bonasera of crimes under Articles 590-bis and 189 of the Penal Code, and the appeal failed to adequately confront the reasoning used by the appellate judges. Consequently, the appeal was rejected, and Bonasera was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is manifestly generic and aspecific, failing to pinpoint the reasons of complaint in fact and law or adequately confront the arguments of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic ground of law lack of specificity procedural penalty cassation rejection responsabilità per incidente stradale risarcimento alle vittime di reati infrazioni alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e motivazione carente e illogica in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
artt. 590-bis cod. pen
Con sentenza del 12 febbraio 2025 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 25 marzo 2024 con cui Bonasera Giovanni Battista era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 590-bis cod. pen.; 189, commi 6 e 7, d.lgs.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e motivazione carente e illogica in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONASERA GIOVANNI BATTISTA nato a MESSINA il 25/06/1958 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12 febbraio 2025 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 25 marzo 2024 con cui Bonasera Giovanni Battista era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 590-bis cod. pen.; 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e motivazione carente e illogica in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amme