Cassation appeal dismissed as inadmissible because the ground cited does not fall within permitted appeal reasons under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Salah Farhat inadmissible without formalities. The appellant argued a violation of Article 133 of the Penal Code, but the court found this ground does not fit the specific categories of admissible appeals listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not pertain to the expression of the accused's will, the lack of correlation with the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAH FARHAT (CUI 06S0037) nato il 05/02/1998 avverso la sentenza del 20/03/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 20 marzo 2025 il G.I.P. del Tribunale di Milano ha applicato a Salah Farhat, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 16.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 cod. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, considerato che la dedotta censura non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 luglio 2025 Il Consi