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Ordinanza — n. 31610/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual and legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31610/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Luca Giordano's appeal inadmissible because it relied on a single, generic ground of inadmissibility under Article 591 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued for the review of the lower court's sentencing and conviction regarding a specific offense, but failed to provide specific factual or legal grounds. The court rejected the appeal because the grounds were too broad and did not adequately confront the reasoning of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and aspecific, failing to pinpoint the specific reasons for complaint in fact and law or adequately confront the arguments of the judgment under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Criminal Procedure Code specificity requirement Cassation review sanzioni pecuniarie sanzione penale pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO LUCA nato a NOCERA INFERIORE il 14/10/1991 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'Il marzo 2025 la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore del 16 aprile 2024 con cui Giordano Luca era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 688,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 luglio 2025 Il Consigliere