Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper grounds not listed in Article 448 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the sole ground raised by the appellant did not fall within the permitted categories under Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code. The appellant challenged the preliminary judge's decision to increase the sentence for drug-related offenses, citing omissions and legal errors, but these arguments were deemed irrelevant to the specific grounds required for admissibility. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised do not concern the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLATANIA ROSARIO nato a CATANIA il 09/05/1987 avverso la sentenza del 12/03/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 12 marzo 2025 il G.U.P. del Tribunale di Catania ha applicato a Platania Rosario, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa da porsi in aumento, per la continuazione, rispetto a quella già inflittagli con precedente sentenza di applicazione della pena riguardante reati in materia di sostanze stupefacenti. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo contestualmente, con un unico motivo, omessa motivazione, violazione di legge, travisamento, illogicità ed erronea applicazione di legge.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, considerato che la dedotta censura non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 luglio 2025 Il Consigliere estensore