Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of permitted grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ben Arfa Chaouki inadmissible without formalities. The defendant argued for the non-application of Article 129-bis of the Code of Criminal Procedure, but the court found this ground not permitted under Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected because the cited ground did not relate to the expression of the defendant's will, the correlation with the judgment, or the legality of the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the ground cited does not concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation with the judgment, the erroneous legal qualification, or the illegality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ARFA CHAOUKI nato il 06/05/1990 avverso la sentenza del 30/01/2025 del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 30 gennaio 2025 il G.I.P. del Tribunale di Padova ha applicato a Ben Arfa Chaouki, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'istituto previsto dall'art. 129- bis cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, considerato che la dedotta censura non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 luglio 2025 Il Con