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Ordinanza — n. 31602/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31602/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31602/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza dell'Il marzo 2025 il G.I.P. del Tribunale di Bari ha applicato a Recchia Arianna, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione di legge per omessa applicazione dell'istituto previsto dall'art. 129-bis cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31602/2025 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Bari ha applicato a Recchia Arianna, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione di legge per omessa applicazione dell'istituto previsto dall'art. 129-bis cod. proc. pen.

Parole chiave

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ripristino della rendita di invalidità inesigibile malgrado lesioni salute restituzione dell'assistenza sociale provvedimento d'integrazione nell'assicurazione sociale motivi di cassazione misure riparatorie

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Bari ha applicato a Recchia Arianna, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art.
art. 129-bis cod. proc. pen
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione di legge per omessa applicazione dell'istituto previsto dall'art. 129-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECCHIA ARIANNA nato a MOLA DI BARI il 14/10/1990 avverso la sentenza del 11/03/2025 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'Il marzo 2025 il G.I.P. del Tribunale di Bari ha applicato a Recchia Arianna, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione di legge per omessa applicazione dell'istituto previsto dall'art. 129-bis cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, considerato che la dedotta censura non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il P