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Ordinanza — n. 31601/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drug trafficking, ruling the minor offense hypothesis was correctly rejected based on comprehensive factual evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31601/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible as manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court failed to recognize the minor offense hypothesis under Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Decree. The court rejected this claim, affirming that the lower court correctly evaluated all elements of the crime, including the professional nature of the drug dealing, to conclude that the offense did not meet the threshold for minor severity.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; The court must conduct a comprehensive evaluation of all factual elements regarding means, methods, and substance quantity/quality to determine if the offense constitutes a minor case, and the minor offense hypothesis is excluded if any single element negates the slight harm to the legal interest.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense comprehensive factual evaluation professional drug dealing cassation inadmissibility proportionality of penalty legal interest protection lower court motivation reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, Ferretti
Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSACCO GABRIELE ANTONIO nato a BARI il 09/07/1999 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 6 novembre 2024 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 16 luglio 2024 con cui Losacco Gabriele Antonio era stato condannato alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge in ordine alla mancata configurazione della più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale per cui il riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr.

Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01).

E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.

Risulta allora che, nel caso di specie, la Corte territoriale, correttamente valutando i dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità (cfr. pp. 4 e s. della sentenza impugnata), essendo stati posti in rilievo alcuni aspetti rivelatori della professionalità, e non estemporaneità, con cui l'attività di spaccio veniva svolta da parte dell'imputato, perciò negando la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di elementi cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 luglio 2025 Il Consi