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Ordinanza — n. 31598/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-justifiable ground regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31598/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was non-justifiable in this stage of proceedings. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the Court of Appeal had already provided a logically sound and coherent justification for denying the benefit under Article 62-bis of the Penal Code. Consequently, the Court ruled that the second-instance judgment's reasoning was unassailable in terms of legality, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the only ground raised is non-justifiable in this stage of proceedings, as the second-instance judgment's reasoning remains unassailable regarding the denial of statutory mitigating circumstances.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility non-justifiable ground generic mitigating circumstances Article 62-bis Penal Code second instance judgment procedural costs imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
3 della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod.
Art. 366 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 62-bis cod. pen
3 della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01
all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIACCA MARCO GIUSEPPE nato a CATANIA il 20/02/1994 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 25 febbraio 2025 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 26 giugno 2019 con cui Sciacca Marco Giuseppe era stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.800,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen.; 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 3 della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 luglio 2025 Il Consigliere estensore I