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Ordinanza — n. 31592/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic lack of specific factual and legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31592/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ben Ali Mohamed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued a lack of reasoning regarding acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found this ground inadmissible. The decision held that the appeal was too generic, failing to specify factual or legal complaints or adequately address the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the ground of appeal is generic and does not specify the factual and legal reasons for the complaint or adequately confront the arguments of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic ground of appeal lack of specific grounds Article 129 Code of Criminal Procedure Court of Cassation imputazione per reati di stupefacenti traffico di stupefacenti in banda sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.
Art. 129 c.p.p.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ALI MOHAMED nato il 29/11/1977 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 16 gennaio 2025 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ravenna del 18 luglio 2024 con cui Ben Ali Mohamed era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 73, commi 1, 1-bis e 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A); 337, 61 n. 2 cod. pen. (capo B); 582, 585 in relazione all'art. 576, comma 1 n. 5-bis, cod. pen. (capo C). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 luglio 2025 Il Consigliere estensore DEPOSITATA I esidente