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Ordinanza — n. 31587/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31587/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31587/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA ROCCA DANIELE nato a GENOVA il 16/11/1991 ZECCHINA GIANLUCA nato a GENOVA il 29/01/1991 NOLASCO SIMONE nato a GENOVA il 07/09/1989 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Daniele La Rocca, di Gianluca Zecchina e di Simone Nolasco, con unico motivo, deduce l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione; Considerato che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 31587/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, inoltre, che i giudici di appello hanno congruamente rilevato, sulla base delle risultanze degli atti di polizia giudiziaria, come gli imputati, in stato di alterazione alcolica, abbiano cercato lo scontro fisico con gli operanti e come l'atteggiamento minaccioso dei ricorrenti sia stato confermato anche dai video registrati dal sistema di videosorveglianza della zona; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pubblica istigazione a delinquere violenza o minaccia contro le autorità ricusazione del pubblico ministero minaccia all'ordine pubblico allegazioni di persecuzione contraddittorie impedimento di un atto dell'autorità

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA ROCCA DANIELE nato a GENOVA il 16/11/1991 ZECCHINA GIANLUCA nato a GENOVA il 29/01/1991 NOLASCO SIMONE nato a GENOVA il 07/09/1989 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Daniele La Rocca, di Gianluca Zecchina e di Simone Nolasco, con unico motivo, deduce l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione; Considerato che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità;

Ritenuto, inoltre, che i giudici di appello hanno congruamente rilevato, sulla base delle risultanze degli atti di polizia giudiziaria, come gli imputati, in stato di alterazione alcolica, abbiano cercato lo scontro fisico con gli operanti e come l'atteggiamento minaccioso dei ricorrenti sia stato confermato anche dai video registrati dal sistema di videosorveglianza della zona; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 luglio