Ordinanza — n. 31586/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGELA' ALESSANDRO nato a LA SPEZIA il 07/07/1967 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; dN- OSSERVA Ritenuto che il difensore di Alessandro Argelà, con unico motivo, ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento ai delitti contestati al ricorrente; Considerato che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31586/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGELA' ALESSANDRO nato a LA SPEZIA il 07/07/1967 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; dN- OSSERVA Ritenuto che il difensore di Alessandro Argelà, con unico motivo, ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento ai delitti contestati al ricorrente; Considerato che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGELA' ALESSANDRO nato a LA SPEZIA il 07/07/1967 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; dN- OSSERVA Ritenuto che il difensore di Alessandro Argelà, con unico motivo, ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento ai delitti contestati al ricorrente; Considerato che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità;
Ritenuto che le deduzioni svolte nella memoria depositata in data 26 giugno 2025 sono meramente reiterative delle censura già esaminate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 luglio 202