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Ordinanza — n. 31585/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31585/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31585/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREGO GIUSEPPE nato a GENOVA il 11/05/1977 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che, con unico motivo, il difensore di Giuseppe Perego deduce la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e il vizio della motivazione, in quanto la Corte di appello di Genova non avrebbe motivato in ordine all'entità della pena inflitta; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha irrogato la pena di sei mesi di reclusione, di poco superiore al minimo edittale, in ragione della personalità negativa dell'imputato, quale desunta dai numerosi precedenti penali, anche specifici e dell'entità del fatto di reato accertato e della condotta minacciosa tenuta dall'imputato non soltanto nei confronti degli agenti operanti ma anche dei passanti (pag. 3 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31585/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen. e il vizio della motivazione, in quanto la Corte di appello di Genova non avrebbe motivato in ordine all'entità della pena inflitta; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha irrogato la pena di sei mesi di reclusione, di poco superiore al minimo edittale, in ragione della personalità negativa dell'imputato, quale desunta dai numerosi precedenti penali, anche specifici e dell'entità del fatto di reato accertato e della condotta minacciosa tenuta dall'imputato non soltanto nei confronti degli agenti operanti ma anche dei passanti (pag. 3 della sentenza impugnata);

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale riesame dell'entità pena errore nella commisurazione della pena gravità della pena attenuazione della pena pene condizionali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREGO GIUSEPPE nato a GENOVA il 11/05/1977 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che, con unico motivo, il difensore di Giuseppe Perego deduce la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e il vizio della motivazione, in quanto la Corte di appello di Genova non avrebbe motivato in ordine all'entità della pena inflitta; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha irrogato la pena di sei mesi di reclusione, di poco superiore al minimo edittale, in ragione della personalità negativa dell'imputato, quale desunta dai numerosi precedenti penali, anche specifici e dell'entità del fatto di reato accertato e della condotta minacciosa tenuta dall'imputato non soltanto nei confronti degli agenti operanti ma anche dei passanti (pag. 3 della sentenza impugnata);

Considerato, inoltre, che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Rv. 238851 - 01);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 l