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Ordinanza — n. 31584/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity; arguments merely request different factual evaluation without citing specific sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31584/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense's arguments lacked the required specificity to challenge the lower court's sentencing. Although the defense alleged errors in the penalty calculation and the recognition of a partial mental defect, these claims did not directly confront the specific reasoning found on pages 3 and 4 of the appealed judgment. Consequently, the court ruled that such arguments amount to an impermissible request for a different evaluation of evidence, which is not permitted in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 363-bis, c. 1, n. 4 c.p.p.: Appeals must be specific; general requests for re-evaluation of evidence without citing specific errors are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity cassation appeal partial mental defect sentencing error inadmissible appeal menomazione psichica incapacità di discernimento perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis, c. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 363-bis, c. 1, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MONICA IGNAZIO ANTONIO nato a PIAZZA ARMERINA il 12/06/1962 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; ì-- OSSERVA Ritenuto che il difensore di Ignazio Antonio La Monica, con unico motivo, ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale e al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente dell'imputato;

Considerato che tali censure sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata sui punti censurati (pag. 3 e 4 della sentenza impugnata) e, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 luglio 20