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Ordinanza — n. 31583/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against administrative seizure violation, ruling it inapplicable due to vehicle demolition intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31583/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Minolfi's appeal inadmissible for failing to introduce new grounds in the appellate act. The appellant argued that the court erred in applying criminal seizure laws instead of administrative ones, claiming the vehicle was merely damaged rather than driven. The court rejected this, noting that since the vehicle was not driven but demolished, the specific criminal provision for administrative seizure violations did not apply, and the appeal also lacked sufficient detail on prior criminal records.

Regesto Legislator

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Art. 334 cod. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal citing a violation of law is inadmissible if not raised in the act of appeal and if the facts do not justify the specific criminal provision, as the nature of the violation (e.g., demolition vs. driving) determines the applicable legal regime.

Parole chiave

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administrative seizure violation criminal seizure provision inadmissible appeal vehicle demolition appellate act requirements motivi di cassazione condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 334 cod. pen.
pen., in quanto censura una violazione di legge non dedotta nell'atto di appello ed è comunque manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che il concorso apparente di norme tra le previsioni di cui all'art. 334 cod. pen. e di cui all'art.
Art. 213, comma quarto, cod. strada
e di cui all'art. 213, comma quarto, cod.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Considerato che il primo motivo, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto censura una violazione di legge non dedotta nell'atto di appello ed è comunque manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che il concorso apparente di norme tra le previsioni di cui all'art.
Art. 164, quarto comma, cod. pen.
art. 334 cod. pen
pen., in quanto censura una violazione di legge non dedotta nell'atto di appello ed è comunque manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che il concorso apparente di norme tra le previsioni di cui all'art. 334 cod. pen.
art. 335 cod. pen
pen., in quanto il sequestro violato sarebbe un sequestro amministrativo, e, con il secondo motivo, la mancata applicazione dell'art. 335 cod. pen., stante il carattere meramente colposo della violazione accertata;

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 18423 del 10/04/2014, Susio, Rv. 260892 - 01
(Sez. 6, n. 18423 del 10/04/2014, Susio, Rv. 260892 - 01);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINOLFI VINCENZO (CUI 00N8E1H) nato il 30/04/1970 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Vincenzo Minolfi, con il primo motivo, deduce l'errata applicazione dell'art. 334 cod. pen., in quanto il sequestro violato sarebbe un sequestro amministrativo, e, con il secondo motivo, la mancata applicazione dell'art. 335 cod. pen., stante il carattere meramente colposo della violazione accertata;

Considerato che il primo motivo, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto censura una violazione di legge non dedotta nell'atto di appello ed è comunque manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che il concorso apparente di norme tra le previsioni di cui all'art. 334 cod. pen. e di cui all'art. 213, comma quarto, cod. strada, con conseguente applicazione al responsabile della sola sanzione amministrativa prevista dal codice della strada, ricorre esclusivamente se la sottrazione del veicolo sottoposto a sequestro è stata realizzata mediante la circolazione dello stesso, mentre, quando tale sottrazione è realizzata con modalità diverse dalla diretta circolazione del mezzo su di una strada, è configurabile la fattispecie prevista dall'art. 334 cod. pen. (Sez. 6, n. 18423 del 10/04/2014, Susio, Rv. 260892 - 01);

Considerato che nel caso di specie la Corte di appello ha congruamente rilevato come la violazione del vincolo reale impresso dal sequestro non sia stata finalizzata alla circolazione del veicolo, ma alla sua demolizione; Rilevato che il secondo motivo è inammissibile, in quanto, pur deducendo formalmente un vizio di legittimità della sentenza impugnata, si risolve nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita nel giudizio di Cassazione; Ritenuto, inoltre, che il terzo motivo, relativo alla violazione di legge conseguente alla mancata applicazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen.

è inammissibile, in quanto trae origine da una censura formulata in modo assolutamente generico nell'atto di appello e il ricorrente non ha dimostrato, in relazione ai precedenti penali dell'imputato, la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento del beneficio richiesto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec