Ordinanza — n. 31582/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUY MOIIKTAR nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; )-- OSSERVA Ritenuto che il difensore di Moiiktar Guy, con unico motivo, deduce l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione del reato, stante il carattere meramente passivo della resistenza opposta; Considerato che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 31582/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, inoltre, che i giudici di appello hanno congruamente rilevato, a pag. 4 della sentenza impugnata, che l'imputato ha posto in essere una resistenza violenta, mediante ripetute spinte e "prese" gambe degli agenti operanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUY MOIIKTAR nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; )-- OSSERVA Ritenuto che il difensore di Moiiktar Guy, con unico motivo, deduce l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione del reato, stante il carattere meramente passivo della resistenza opposta; Considerato che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità;
Ritenuto, inoltre, che i giudici di appello hanno congruamente rilevato, a pag. 4 della sentenza impugnata, che l'imputato ha posto in essere una resistenza violenta, mediante ripetute spinte e "prese" gambe degli agenti operanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 luglio