Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31581/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as procedural defects are merely requests for new factual evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31581/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Khalid Moussalim inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Moussalim's defense argued that the lower court incorrectly applied criminal law provisions regarding the defense of necessity and other mitigating circumstances. The court rejected these claims because they did not identify specific legal errors but instead requested a different assessment of the evidence, which is prohibited in proceedings focused on legal validity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385, Artt. 42, 43, 47, 54, 59, 385 cod. pen.: Censures in cassation proceedings that merely request a new evaluation of evidence without identifying specific legal errors are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation procedure inadmissible appeal defense of necessity evidence evaluation legal validity review criminal law provisions procedural defects aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 42 cod. pen.
Art. 43 cod. pen.
Art. 47 cod. pen.
Art. 54 cod. pen.
Art. 59 cod. pen.
art. 385 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUSSALIM KHALID (00JDUSD) nato il 18/06/1973 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Khalid Moussalim deduce l'errata applicazione dell'art. 385 cod. pen., in conseguenza della mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità, per lo meno nella forma putativa, e l'errata applicazione degli artt. 42, 43, 47, 54, 59 e 385 cod. pen.; Considerato che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 luglio 2025.