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Ordinanza — n. 31576/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31576/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31576/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAQOUL MOUNIR nato a BARLETTA il 06/11/1997 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che l'imputato Mounir Maqoul ha proposto personalmente ricorso per cassazione e ha dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, 117, comma 1, Cost.; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto dall'imputato personalmente, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.:

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31576/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, inoltre, che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

Parole chiave

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diritto a un difensore legittimazione a ricorrere opposizione legittimazione a contestare licenza diritto di ottenere una decisione diritto di agire in giudizio

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Rilevato, inoltre, che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAQOUL MOUNIR nato a BARLETTA il 06/11/1997 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che l'imputato Mounir Maqoul ha proposto personalmente ricorso per cassazione e ha dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, 117, comma 1, Cost.; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto dall'imputato personalmente, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.:

Rilevato, inoltre, che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01, in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 lu