Ordinanza — n. 31574/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEKAWY MOHAMED (CUI 068YGK9) nato il 22/10/2003 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che, con unico motivo, il difensore di Mohamed Mekawy deduce l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., in relazione al delitto di cui all'art. 387 -bis cod. pen., e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sul punto; Ritenuto che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha, non incongruamente, escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione della durata della violazione della misura degli arresti domiciliari, peraltro in luogo allo stesso specificamente interdetto con altra precedente misura cautelare (pag. 3 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 387 -bis cod. pen; Ordinanza — n. 31574/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, peraltro, che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEKAWY MOHAMED (CUI 068YGK9) nato il 22/10/2003 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che, con unico motivo, il difensore di Mohamed Mekawy deduce l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., in relazione al delitto di cui all'art. 387 -bis cod. pen., e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sul punto; Ritenuto che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha, non incongruamente, escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione della durata della violazione della misura degli arresti domiciliari, peraltro in luogo allo stesso specificamente interdetto con altra precedente misura cautelare (pag. 3 della sentenza impugnata);
Considerato, peraltro, che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 lugli