Italian Supreme Court dismisses appeal as admissibility issues prevent substantive review of sentencing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Amine Ben Brahim inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Although the appellant argued for the application of generic mitigating circumstances and challenged the sentencing logic under Articles 133 and 337 of the Penal Code, the court ruled these grievances were merely requests for a different factual evaluation. Consequently, the court held that such arguments cannot be examined in a legality review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Censure regarding the application of mitigating circumstances or sentencing logic in a criminal judgment is inadmissible in a legality appeal if it merely requests a different evaluation of the evidentiary findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN BRAHIM AMINE nato il 15/08/1991 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Amine Ben Brahim ha dedotto, con il primo motivo, l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto, con il secondo motivo la mancata applicazione delle attenuanti generiche e il vizio di motivazione sul punto e, con il terzo motivo, l'errata applicazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
Considerato che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 luglio 2