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Ordinanza — n. 31566/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31566/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31566/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESSANDRINI MATTEO nato a FORLI' il 09/11/1975 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Matteo Alessandrini, con unico motivo, deduce il vizio di mancanza di motivazione in relazione al secondo e al terzo motivo dell'atto di appello, volti rispettivamente a censurare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31566/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESSANDRINI MATTEO nato a FORLI' il 09/11/1975 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Matteo Alessandrini, con unico motivo, deduce il vizio di mancanza di motivazione in relazione al secondo e al terzo motivo dell'atto di appello, volti rispettivamente a censurare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta;

Parole chiave

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motivi di cassazione attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena allegazioni insufficientemente motivate alleggerimento della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESSANDRINI MATTEO nato a FORLI' il 09/11/1975 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Matteo Alessandrini, con unico motivo, deduce il vizio di mancanza di motivazione in relazione al secondo e al terzo motivo dell'atto di appello, volti rispettivamente a censurare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta;

Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha motivato implicitamente su tali punti della decisione nel rigettare la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva; Considerato che, infatti, la Corte di appello ha evidenziato la gravità della condotta della condotta minacciosa accertata nel caso di specie e ha rilevato che l'imputato ha riportato condanne per trentanove delitti, molti dei quali di notevole gravità e consumati ricorrendo alla violenza e ha sei precedenti specifici per resistenza a pubblico ufficiale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 luglio 2